Quando si ha il diritto di scattare e pubblicare una fotografia che ritrae qualcuno?

Secondo il regolamento di Fotocontest.it (Art. 9) chi invia fotografie ritraenti persone autocertifica di avere una liberatoria.

Ovviamente è impensabile che tutti vadano in giro con una liberatoria pronta (magari in più lingue), anche se ne esistono dei modelli e anche delle app che offrono questo servizio. Se si dovessero rimuovere da internet tutte le fotografie di cui non esiste la liberatoria, probabilmente rimarrebbe ben poco, anche negli archivi delle agenzie fotografiche più famose.

Fotografia di Priscilla du Preez / Unsplash

Cos'è il diritto alla propria immagine?

Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità e significa che ogni persona ha il diritto di decidere se utilizzare effettivamente immagini che la rappresentano e in quale contesto, tenuto conto che la pubblicazione è proprio la modalità di utilizzazione che crea il maggior numero di problemi.

In Svizzera, e per quanto ne so è lo stesso anche a livello europeo, non esiste un articolo dedicato al diritto alla propria immagine, ma ci sono altri articoli che lo possono toccare, ad esempio nel codice civile svizzero, l'art. 28 cita:
  1. Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
  2. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Perciò bisognerà valutare se si sta ledendo ingiustificatamente i diritti della persona in questione.

Per poter stabilire se pubblicando una fotografia si lede in modo ingiustificato i diritti di una persona, si devono considerare in modo distinto due aspetti. Primo: il genere di immagine; secondo: il contesto.
Cos'è il diritto alla propria immagine?
Fotografia di Mauro Mora / Unsplash

Il genere di immagine

La persona non è al centro dell’immagine, cioè funge da "elemento decorativo"
Nelle aree pubbliche è praticamente impossibile scattare foto senza la presenza di persone. Perciò qui vale la regola seguente: se sulla foto raffigurante un paesaggio o un panorama appare una persona che però non rappresenta il soggetto principale dell’immagine in questo caso non è necessario il consenso della persona fotografata.

La persona è al centro dell’immagine
Una lesione ingiustificata del diritto alla propria immagine presuppone che la persona raffigurata costituisca il soggetto principale dell’immagine e quindi risulti riconoscibile. Quanto più un’immagine si presta a mettere in cattiva luce la persona raffigurata, tanto più si dovranno applicare criteri severi. In questo caso può essere utile valutare se l’immagine raffigura un ambito della vita pubblica, privata o addirittura segreta.
Il genere di immagine
Fotografia di Norbu Gyachung / Unsplash

Il contesto

Come già menzionato in precedenza, vi possono essere situazioni in cui sussiste sì una lesione del diritto alla propria immagine, ma questa è motivata e proporzionale e quindi giustificata. Il codice civile svizzero cita tre cosiddetti motivi giustificativi.

Consenso
La persona in questione si dichiara già prima o a posteriori d’accordo con l’acquisizione/la pubblicazione dell’immagine. A questo proposito, la dichiarazione di volontà deve essere concreta, riferita al caso specifico e valida. Il consenso dato una volta è limitato a quella determinata situazione.
Un consenso può però anche essere implicito. In altri termini, il permesso non è accordato in modo esplicito, ma può risultare tacito in funzione delle circostanze, del comportamento, della gestualità e della mimica. Per esempio quando una persona posa consapevolmente davanti ad una fotocamera per una foto di gruppo o quando non si allontana dal gruppo di curiosi che si trova sul luogo di un incidente in presenza di un reporter che scatta le sue foto.
Il consenso accordato può sempre essere revocato in qualsiasi momento, a meno che non vi siano in primo piano interessi economici (p. es. se una foto, previo ottenimento del consenso, è utilizzata a scopi pubblicitari).

Interesse preponderante pubblico o privato
Questo motivo giustificativo è importante soprattutto per i giornalisti. Come esempio possiamo prendere l’articolo sulla partecipazione di un determinato uomo politico ad una manifestazione: l’interesse del pubblico, la sua necessità di essere informato, è in questo caso pre­ ponderante rispetto alla lesione del suo diritto alla propria immagine. Naturalmente occorre soppesare ogni singolo caso. Poiché ciò che per il «normale cittadino» può già valere come lesione ingiustificata del suo diritto alla propria immagine, non lo è necessariamente per un personaggio pubblico. È piuttosto raro, ma anche possibile, che gli interessi privati fungano da motivo giustificativo.
Il contesto
Fotografia di Omar Lopez / Unsplash

Conclusione

Il diritto alla propria immagine non significa avere un’autodeterminazione assoluta sulla produzione e sull’utilizzazione di immagini relative alla propria persona.
Se per esempio si può partire dal presupposto che sussiste un consenso tacito quando si scatta una foto di gruppo oppure se la persona raffigurata è un personaggio pubblico, è difficile impedire la pubblicazione di una foto, proprio come nel caso in cui la persona raffigurata non è il soggetto principale o non è praticamente riconoscibile sull’intera immagine.
Se tuttavia la foto è tale da rendere il soggetto riconoscibile e non sussiste alcun interesse pubblico preponderante, la persona in questione deve dare il proprio consenso per l’acquisizione e l’utilizzazione della propria immagine. Anche un minorenne può dare un tale consenso, premesso che sia capace di discernimento (capacità di comprensione e capacità di attuare la propria volontà).
In ogni caso, chi ha un comportamento corretto e rispettoso non pubblica immagini che mettono in cattiva luce la persona raffigurata, che la offendono, la ridicolizzano o danneggiano la sua reputazione. In quest’ambito, inoltre, sussiste sempre il rischio che subentrino altre fattispecie penali.
Conclusione
Fotografia di Kristijan Arsov / Unsplash
Il diritto alla propria immagine
Fotografia di Priscilla du Preez / Unsplash


Commenti (6)

Marysol [reply:0hoCAA]:D ok, grazie mille
2 anni fa 
Ston3D [reply:zxoCAA]In italia se si è in una manifestazione pubblica e se la persona ritratta sta partecipando ad un evento pubblico si può pubblicare la foto. Per esempio, gara sportiva, carnevale, concerto in cui la persona sta suonando o cantando, ecc… In casi di tal genere, infatti, a prevalere è il diritto di cronaca.
P. S. Ho cliccato involontariamente sul pollicione in giù... Ormai ho dita troppo grosse per il cellulare 😂
2 anni fa 
Marysol Buonasera, vorrei inviare una foto scattata durante Umbria Jazz ad un gruppo di artisti che suona per strada ma non ho la liberatoria ne posso raggiungere queste persone per poterla ottenere. Esiste una alternativa? Grazie.
2 anni fa 
Ston3D hai ragione ma se leggi bene c'è anche scritto "o creare un disturbo e fastidio all’interessato" ti assicuro che in Italia e in particolare nei tribunali le parole scritte hanno un senso e spesso vengono usate per ribaltare le questioni, la cassazione ha stabilito che chi si reca in luoghi pubblici tipo musei, teatri o luoghi pubblici all'aperto accetta implicitamente il rischio di essere ripreso, ma.. Ed il MA è bello grosso, in quanto puoi riprendere ma non puoi pubblicare in internet, per farlo devi avere necessariamente l'autorizzazione della persona ripresa. Per i minori la legge è molto più restrittiva e la violazione della privacy in Italia è rischiosa.
2 anni fa 
RedazioneFotocontest Grazie Oxygen per la precisazione! Però c'è quel "per trarne profitto" che potrebbe essere interpretato, se non si guadagna niente (= non si vince nulla su Fotocontest.it) dovrebbe essere comunque piuttosto permissivo. Mentre la parte "per recare danno" è come in Svizzera. Poi non so a livello pratico come viene gestita dalla giurisprudenza.
2 anni fa