Quando si ha il diritto di scattare e pubblicare una fotografia che ritrae qualcuno?

Secondo il regolamento di Fotocontest.it (Art. 9) chi invia fotografie ritraenti persone autocertifica di avere una liberatoria.

Ovviamente è impensabile che tutti vadano in giro con una liberatoria pronta (magari in più lingue), anche se ne esistono dei modelli e anche delle app che offrono questo servizio. Se si dovessero rimuovere da internet tutte le fotografie di cui non esiste la liberatoria, probabilmente rimarrebbe ben poco, anche negli archivi delle agenzie fotografiche più famose.

Fotografia di Priscilla du Preez / Unsplash

Cos'è il diritto alla propria immagine?

Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità e significa che ogni persona ha il diritto di decidere se utilizzare effettivamente immagini che la rappresentano e in quale contesto, tenuto conto che la pubblicazione è proprio la modalità di utilizzazione che crea il maggior numero di problemi.

In Svizzera, e per quanto ne so è lo stesso anche a livello europeo, non esiste un articolo dedicato al diritto alla propria immagine, ma ci sono altri articoli che lo possono toccare, ad esempio nel codice civile svizzero, l'art. 28 cita:
  1. Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
  2. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Perciò bisognerà valutare se si sta ledendo ingiustificatamente i diritti della persona in questione.

Per poter stabilire se pubblicando una fotografia si lede in modo ingiustificato i diritti di una persona, si devono considerare in modo distinto due aspetti. Primo: il genere di immagine; secondo: il contesto.
Cos'è il diritto alla propria immagine?
Fotografia di Mauro Mora / Unsplash

Il genere di immagine

La persona non è al centro dell’immagine, cioè funge da "elemento decorativo"
Nelle aree pubbliche è praticamente impossibile scattare foto senza la presenza di persone. Perciò qui vale la regola seguente: se sulla foto raffigurante un paesaggio o un panorama appare una persona che però non rappresenta il soggetto principale dell’immagine in questo caso non è necessario il consenso della persona fotografata.

La persona è al centro dell’immagine
Una lesione ingiustificata del diritto alla propria immagine presuppone che la persona raffigurata costituisca il soggetto principale dell’immagine e quindi risulti riconoscibile. Quanto più un’immagine si presta a mettere in cattiva luce la persona raffigurata, tanto più si dovranno applicare criteri severi. In questo caso può essere utile valutare se l’immagine raffigura un ambito della vita pubblica, privata o addirittura segreta.
Il genere di immagine
Fotografia di Norbu Gyachung / Unsplash

Il contesto

Come già menzionato in precedenza, vi possono essere situazioni in cui sussiste sì una lesione del diritto alla propria immagine, ma questa è motivata e proporzionale e quindi giustificata. Il codice civile svizzero cita tre cosiddetti motivi giustificativi.

Consenso
La persona in questione si dichiara già prima o a posteriori d’accordo con l’acquisizione/la pubblicazione dell’immagine. A questo proposito, la dichiarazione di volontà deve essere concreta, riferita al caso specifico e valida. Il consenso dato una volta è limitato a quella determinata situazione.
Un consenso può però anche essere implicito. In altri termini, il permesso non è accordato in modo esplicito, ma può risultare tacito in funzione delle circostanze, del comportamento, della gestualità e della mimica. Per esempio quando una persona posa consapevolmente davanti ad una fotocamera per una foto di gruppo o quando non si allontana dal gruppo di curiosi che si trova sul luogo di un incidente in presenza di un reporter che scatta le sue foto.
Il consenso accordato può sempre essere revocato in qualsiasi momento, a meno che non vi siano in primo piano interessi economici (p. es. se una foto, previo ottenimento del consenso, è utilizzata a scopi pubblicitari).

Interesse preponderante pubblico o privato
Questo motivo giustificativo è importante soprattutto per i giornalisti. Come esempio possiamo prendere l’articolo sulla partecipazione di un determinato uomo politico ad una manifestazione: l’interesse del pubblico, la sua necessità di essere informato, è in questo caso pre­ ponderante rispetto alla lesione del suo diritto alla propria immagine. Naturalmente occorre soppesare ogni singolo caso. Poiché ciò che per il «normale cittadino» può già valere come lesione ingiustificata del suo diritto alla propria immagine, non lo è necessariamente per un personaggio pubblico. È piuttosto raro, ma anche possibile, che gli interessi privati fungano da motivo giustificativo.
Il contesto
Fotografia di Omar Lopez / Unsplash

Conclusione

Il diritto alla propria immagine non significa avere un’autodeterminazione assoluta sulla produzione e sull’utilizzazione di immagini relative alla propria persona.
Se per esempio si può partire dal presupposto che sussiste un consenso tacito quando si scatta una foto di gruppo oppure se la persona raffigurata è un personaggio pubblico, è difficile impedire la pubblicazione di una foto, proprio come nel caso in cui la persona raffigurata non è il soggetto principale o non è praticamente riconoscibile sull’intera immagine.
Se tuttavia la foto è tale da rendere il soggetto riconoscibile e non sussiste alcun interesse pubblico preponderante, la persona in questione deve dare il proprio consenso per l’acquisizione e l’utilizzazione della propria immagine. Anche un minorenne può dare un tale consenso, premesso che sia capace di discernimento (capacità di comprensione e capacità di attuare la propria volontà).
In ogni caso, chi ha un comportamento corretto e rispettoso non pubblica immagini che mettono in cattiva luce la persona raffigurata, che la offendono, la ridicolizzano o danneggiano la sua reputazione. In quest’ambito, inoltre, sussiste sempre il rischio che subentrino altre fattispecie penali.
Conclusione
Fotografia di Kristijan Arsov / Unsplash
Il diritto alla propria immagine
Fotografia di Priscilla du Preez / Unsplash


Commenti (6)

Ston3D In Italia la questione è "leggermente" più complicata.

La legge definisce violazione della privacy qualsiasi foto raffigurante una persona e diffusa sui social network o in rete senza il dichiarato consenso del soggetto coinvolto. Risulta parimenti necessaria l’autorizzazione di quel soggetto anche per pubblicare una foto per fini promozionali e/o pubblicitari o anche solo per l'esclusiva partecipazione a concorsi fotografici se questi sono organizzati e pubblicati in internet in quanto una volta che questa viene pubblicata se ne perde totalmente il controllo.

Chiunque pubblichi immagini altrui senza la dovuta autorizzazione per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, o creare un disturbo e fastidio all’interessato risponde ai sensi dell’art. 167 D.Lgs n. 196/2003 del reato di trattamento illecito di dati , punito con la reclusione fino a 3 anni.

L’autore di pubblicazioni illecite di foto e/o filmati offensivi della reputazione di chi vi è ritratto dovrà oltre a dover risarcire il danno, rispondere anche del reato di diffamazione aggravata (art. 595 cod. pen.), rischiando la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro.

Con l’entrata in vigore del Regolamento sulla protezioni dei dati personali (Gdpr), anche l’attività dei social network ha dovuto allinearsi a precisi standard di sicurezza per tutelare la privacy dei suoi utenti.

È possibile pubblicare, senza incorrere nel reato di violazione della privacy, immagini il cui volto risulti oscurato, non ripreso o non riconoscibile.
Poi esistono delle esclusioni ma, almeno in Italia, la questione è molto complicata e con la legge sulla Privacy è meglio non scherzare.
2 anni fa